Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni penali:

          a) l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da 900 euro a 2.500 euro per chi detiene, trasporta o utilizza uccelli come richiami vivi o zimbelli vivi;

          b) l'ammenda da 900 euro a 2.500 euro per chi esercita la caccia da appostamento fisso.

      2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

          a) la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro per i proprietari degli appostamenti fissi che non hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

          b) la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro per chi si allontana dall'appostamento temporaneo senza averlo smontato e rimosso.

      3. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.